ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E  ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Avv. Giorgia Fieramosca • 20 aprile 2022

DIRITTO FALLIMENTARE E CONSORSUALE: Il Tribunale di Udine nel provvedimento allegato stabilisce i poteri di controllo affidati al Giudice in caso di presentazione di un accordo di ristrutturazione. L'accordo di ristrutturazione del debito fornisce un'ottima opportunità di risanamento all'impresa in crisi mediante il pagamento di una percentuale di credito.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA.


L’ accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d.lgs 14/2019) è una procedura concorsuale diretta a rimuovere lo stato di crisi ed a prevenire l’ insolvenza, attraverso un riequilibrio della situazione finanziaria.

Il procedimento si articola in una prima fase in cui il debitore conclude un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e una seconda fase che termina con l’ omologazione dell’ accordo. Il contenuto dell’ accordo con i creditori che vi aderiscono può essere determinato liberamente, mentre ai creditori non aderenti va garantito il pagamento integrale.

Possono formare oggetto dell’ accordo, ad esempio i debiti verso fornitori, banche, debiti tributari e finanziari, quanto al contenuto, può prevedere rinunce ad uno o più crediti, transazioni, conversione dei crediti in quote sociali, dilazioni di pagamento, cessione di beni o di crediti o di rami d’ azienda e consente all’ imprenditore di continuare l’ attività di impresa.

Il debitore che chiede l’ accesso alla procedura in esame deve presentare, tra l’ altro, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle attività, l’ elenco dei creditori e dei crediti e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso dell’ imprenditore, con l’ indicazione delle cose stesse, la certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi e deve predisporre un piano di risanamento economico finanziario.

Infine, l’ accordo deve essere corredato da una relazione redatta da un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano e deve attestare l’ idoneità dell’ accordo ad assicurare l’ integrale pagamento dei creditori estranei.

L’ accordo non può fondarsi soltanto sulle dichiarazioni rese dall’ imprenditore, pertanto, il professionista è chiamato a verificare i bilanci, la contabilità ad effettuare controlli anche con interrogazioni rivolte ai creditori o a terzi ed è, dunque, responsabile di quanto attesta, sia nei confronti nei confronti del debitore che dei creditori e terzi interessati.

Ma qual è il potere di controllo da parte del tribunale sulla relazione?

Il Tribunale deve verificare che la relazione del professionista sia completa, dettagliata e senza vizi che possano inficiare l’ attuabilità dell’ accordo e del piano.

In questo senso il Tribunale di Udine con decreto di omologa del 15.11.2021.


Articolo redatto dall’ Avv. Giorgia Fieramosca

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