SOVRAINDEBITAMENTO E MERITO CREDITIZIO
SOVRAINDEBITAMENTO E MERITO CREDITIZIO_ STUDIO LEGALE SOVRAINDEBITAMENTO MILANO_ VOTO DELLA BANCA E MERITEVOLEZA

SOVRAINDEBITAMENTO: LA BANCA CHE NON SVOLGE ADEEGUATI CONTROLLI SUL MERITO CREDITIZIO DEL CONSUMATORE È ESCLUSA DALLA VOTAZIONE DEL PIANO DI OMOLOGAZIONE.
Tribunale Vicenza, 27 Settembre 2021. Est. Limitone.
La banca che concede un altro mutuo senza aver adeguatamente svolto i controlli sul merito creditizio del consumatore è esclusa dal voto relativo all’approvazione del piano di omologazione egli è quindi preclusa la possibilità di votare contro la proposta stessa.
Com’è noto dispone espressamente che “ Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.”
Nella specie, il tribunale di Vicenza, con la pronuncia del 27 Settembre 2021. Est. Limitone., nell’udienza fissata per l’omologazione di un accordo di composizione della crisi,dopo aver appurato che il finanziatore, prima della conclusione del secondo mutuo, non aveva valutato adeguatamente il merito creditizio della societàerogandoun mutuo ipotecario quando già quest’ultima era al limite della propria capacità di restituzione, ha ritenuto di escluderlo dal voto stante la preclusione del diritto di opporsi alla omologazione della proposta.
Così si legge: “la Bancaabbia erogato il secondo finanziamento nella quasi certezza della sua mancata restituzione, essendosi comunque garantita con l’ipoteca e le fideiussioni proprio per questa probabile insolvenza; il suo voto, quindi, per la parte chirografaria, non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza, la qual cosa determina perciò il raggiungimento della stessa ai fini dell’approvazione della proposta di accordo, stante la previsione di legge della perdita del creditore della facoltà di opporsi all’omologa, e, quindi, della possibilità di votare contro la proposta.”